Art. 1. Denominazione e Simbolo – Sede – Durata.
1.1. E’ costituita l’Associazione politico culturale denominata “Difendiamo Spoleto”, associazione culturale senza fine di lucro, di seguito indicata anche come Associazione.
1.2. Il simbolo dell’Associazione è costituito da un’immagine raffigurante un cerchio al cui interno si trova la scritta in azzurro e blu “DIFENDIAMO SPOLETO”, il simbolo del Teodolapio presente su entrambi i lati e delle braccia colorate che si stringono per formare un cerchio e stringendosi al polso formano una stella.
1.3. La sede legale dell’Associazione viene stabilita presso la sede del Presidente eletto in carica.
1.4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2. – Finalità.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione non ha fine di lucro e si assume l’obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative, nonché alle normative vigenti in materia di associazioni.
L’Associazione, attraverso un corretto e sereno dibattito civile e politico e un confronto con tutte le componenti della società civile, ha la finalità di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica, culturale e amministrativa della città, in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione, trasparenza, solidarietà ed uguaglianza: è, pertanto, aperta a tutti coloro che intendano partecipare alla vita politica come servizio di interesse collettivo e promuovere attività culturali per la crescita sociale della collettività. Obiettivo primario dell’Associazione è altresì quello di sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio del comune di Spoleto nonché favorire lo sviluppo economico della comunità compatibilmente con le risorse presenti sul territorio e con la realtà economica della regione e del Paese. Per il raggiungimento dei sopra citati fini, l’associazione ntende promuovere varie attività nonché ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio scopo, ed in particolare:
a) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio al fine di difendere gli interessi della città di Spoleto e promuovere iniziative che contribuiscano al bene della città;
b) organizzare incontri, convegni, dibattiti, favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
c) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare blog o testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
d) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
e) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web;
f) svolgere qualsiasi altra attività culturale, politica, ricreativa, lecita e che sia inerente agli scopi del sodalizio;
g) in generale, esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati, avvalendosi, per queste e per tutte le attività sopra descritte e che comunque porrà in essere, di risorse e competenze proprie e della consulenza di esperti e collaboratori esterni.
Nell’ambito dello scopo come delineato, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari e immobiliari che si rendessero necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi associativi tra cui, a titolo esemplificativo, assumere prestiti e mutui anche ipotecari, sia per il funzionamento delle strutture che della gestione, stipulare contratti di sovvenzione ed anticipazione, contratti per apertura di conto corrente bancario o postali.
Art. 3. – Carattere e tipologia dell’Associazione
3.1. L’Associazione non persegue fini di lucro.
Essa ha carattere esclusivamente amatoriale ed è apartitica.
3.2. L’Associazione assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini dell’art.36 del Codice Civile e quella di “ente non commerciale” ai fini fiscali, anche se potrà svolgere, in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire per quanto possibile le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi. Essa, infatti, costituita con la veste legale prevista dall’art.36 e ss. del Codice Civile, non ha fini di lucro ma può, eventualmente, esercitare attività classificate come commerciali ai sensi delle disposizioni di legge relative alle Associazioni no-profit e degli enti non commerciali ed, in particolare, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
3.3. E’ vietata la ripartizione degli utili di gestione, anche in modo indiretto, e le eventuali eccedenze di bilancio dovranno essere destinate all’acquisto e alla gestione di beni e servizi, utili al raggiungimento dei fini della associazione, mediante reiscrizione dell’avanzo nel bilancio dell’esercizio successivo.
3.4. Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purché comprovate e autorizzate, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
Art. 4. – Dotazione patrimoniale.
4.1. L’Associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.
I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell’Associazione. I contributi degli associati (fondatori, ordinari, onorari, aderenti, sostenitori) sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari.
1.. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.
2.. La dotazione patrimoniale dell’Associazione è altresì costituita da:
a. i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
b. gli impianti e le attrezzature acquistati dall’Associazione per lo svolgimento della propria attività;
c. i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
d. donazioni e lasciti;
e. ogni altro tipo di entrata compatibile con l’attività associativa.
3.. L’Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:
a) le quote di iscrizione all’Associazione;
b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
c) i contributi, liberi e spontanei, elargiti dai Soci sostenitori.
L’Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:
a) i locali della sede sociale;
b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.
4.. Non avendo L’Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all’Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.
5.. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno.
Essi devono essere pubblicati nei canali fisici e/o digitali dell’associazione.
Art. 5. – Soci.
5.1. L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’iscrizione all’Associazione è infatti libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche, sia riconosciute sia non riconosciute, di qualunque nazionalità, che non abbiano riportato condanne penali anche in primo grado, che abbiano accettato e siano in linea con i principi etici dello Statuto, Regolamento e Codice Etico, se redatto.
5.2. I soci si distinguono in:
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, al codice etico (se redatto) o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
5.4. I soci Fondatori e Ordinari devono partecipare alle Assemblee e hanno diritto di voto in Assemblea e sono gli unici soci deputati all’approvazione del rendiconto consuntivo e del progetto di conto previsionale, ad apportare modificazioni al presente statuto o ai regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
5.5. I soci Fondatori e Ordinari sono obbligati al versamento della quota fissa, annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e devono provvedere al relativo versamento all’atto di iscrizione all’associazione e al rinnovo annuale entro il 31 dicembre di ogni anno; in mancanza, trascorsi tre mesi da tale data l’associato si intenderà automaticamente dimissionario.
5.6. Gli Associati possono coordinare particolari settori dell’Associazione su incarico del Presidente o del Consiglio Direttivo, tenendo presente le specifiche competenze degli associati; la nomina può essere revocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo, qualora l’Associato nominato non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l’incarico affidatogli.
5.7 La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per decesso o per esclusione deliberata dall’Assemblea degli Associati, per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento o per morosità. Qualunque sia la categoria associativa di appartenenza, è consentito lo scioglimento unilaterale del vincolo associativo a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all’organo amministrativo con ogni strumento idoneo purchè sia dimostrabile l’avvenuto ricevimento.
Art. 6. – Organi dell’Associazione.
6.1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Tesoriere;
e) il Segretario;
Art. 7. – Assemblea degli Associati.
7.1. L’Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno per informare gli Associati dell’andamento dell’attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo.
7.2. L’Assemblea è formata dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari regolarmente iscritti all’Associazione, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la Maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e la delibera segue egualmente il principio maggioritario. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza degli Associati e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto ovvero anche per alzata di mano. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell’Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede e/o tramite i seguenti canali: nel sito web dell’associazione, nelle pagine social dell’associazione, tramite e-mail, lettera, sistema di messaggistica istantanea, telefonata. L’assemblea può essere svolta anche in forma digitale, ovvero online. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante i canali pocanzi citati per l’invio delle convocazioni.
7.3. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione o per discutere altri gravi od importanti argomenti.
7.4. Gli Associati ordinari possono partecipare all’Assemblea solo se in regola con il pagamento delle quote associative.
Art. 8. – Il Presidente.
8.1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra gli Associati stessi e resta in carica per 3 (tre) anni, tranne i casi di dimissioni anticipate, decesso o revoca da parte dell’Assemblea ed è rieleggibile.
La nomina avviene a maggioranza dell’assemblea ordinaria.
8.2. Il Presidente dell’Associazione è altresì il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Presidente dell’Assemblea degli Associati.
Al Presidente spetta la convocazione del Consiglio e dell’Assemblea ed in caso di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario, in caso di sua indisponibilità da un associato da scegliersi nella categoria dei soci fondatori o ordinari delegato dallo stesso Consiglio.
8.3. Il Presidente dirige l’Associazione ed è responsabile della gestione economico-finanziaria della stessa. Egli sottoscriverà, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea degli Associati.
8.4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, ha il potere di firma, potendo sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell’Associazione. Il Presidente ha la possibilità di nominare procuratori speciali ex art. 2209 del Codice Civile, con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari, con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo il quale si riserva di ratificare il relativo operato.
8.5. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
Art. 9. – Il Consiglio Direttivo.
9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo
10 (dieci) membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori ed i suoi membri potranno mantenere l’incarico consecutivamente per un terzo mandato.
Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori, i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote e i Soci Onorari.
9.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo (1/3) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9.3 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
9.4 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno quattro
(4) volte l’anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente o mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Sono ritenute valide anche le riunioni svolte online.
Può essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da:
Art. 10. – Il Segretario generale.
10.1 Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. La Carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulabili.
10.2 Il Segretario Generale è preposto alla stesura di tutti i documenti relativi la vita dell’Associazione, dalle lettere di convocazione alle circolari interne e può, se necessario, usufruire della collaborazione di altri Associati. Il Segretario redige i verbali dell’assemblea degli Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo e si occupa della tenuta dei libri associativi istituiti; cura le convocazioni delle assemblee degli Associati e le convocazioni del Consiglio Direttivo con i relativi ordini del giorno, mediante una delle forme previste nel presente Statuto.
10.3 Il Segretario svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni dall’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Libro dei Soci.
Art. 11. – Il Tesoriere.
11.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri membri e rimane in carica per tutta la durata del mandato dello stesso Consiglio Direttivo.
11.2 Il Tesoriere è preposto all’esecuzione materiale delle attività amministrativo-finanziarie inerenti la vita dell’Associazione e può firmare atti interni, relativi alla gestione amministrativo-finanziaria dell’Associazione, e su formale autorizzazione del Presidente può eventualmente firmare anche atti aventi rilevanza esterna. Esso può avere anche altri incarichi nell’Associazione sulla base di sue competenze o per specifiche esigenze ed, in particolare, dovrà provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese annotando tutto nell’apposito Libro di cassa. Redige l’inventario, il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale alla fine di ogni esercizio, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, il tutto secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Su delega scritta del Presidente, può aprire e gestire autonomamente conti correnti bancari, libretti a deposito e risparmio e procedure agli incassi.
Art. 12. – Regolamento e altre norme applicabili.
12.1 Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell’Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.
12.2 L’Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, regionale o comunale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.
12.3 Tutte le cariche elettive e tutti gli incarichi nell’Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti agli Associati solo in caso di effettuazione di prestazioni e attività proprie dell’Associazione, ove regolarmente documentate e con preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.
12.4 Per quanto qui non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute.
Art. 13. – Libri Sociali.
13.1 L’Associazione potrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell’attività svolta dall’Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell’Associazione medesima, così come previsti dallo Statuto che , a titolo esemplificativo sono:
L’Associazione non ha l’obbligo della tenuta dei Libri Contabili e di rendicontazione, tuttavia potrà istituire un Registro di Prima Nota o un Libro Giornale a partita semplice con le voci delle entrate e delle uscite, senza alcun obbligo di vidimazione.
Art. 14. – Scioglimento.
14.1 In caso di scioglimento, deliberato dall’Assemblea straordinaria, per qualunque causa, il patrimonio residuo o le sopravvenienze attive dell’Associazione non potranno essere devolute ad alcuno degli Associati ma dovranno essere devolute ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
14.2 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato da almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati. Qualora esistano pendenze amministrative, contabili o situazioni debitorie, il Presidente ha facoltà di veto sullo scioglimento, in quanto responsabile della gestione sociale, oppure sarà automaticamente autorizzato a vendere i beni dell’Associazione per coprire eventuali debiti; il veto rimarrà valido fino all’eliminazione delle pendenze. Gli Associati che non intendessero accettare la proroga delle attività associative dovuta al veto, saranno ritenuti dimissionari.
Art. 15. – Risoluzione delle controversie.
15.1 Qualsiasi controversia possa insorgere tra gli associati o tra un associato e l’Associazione stessa verrà devoluta alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 16. – Disposizioni finali.
16.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia e la presente Associazione è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge n.157/1999, art. 6-bis, ove applicabili.